Avv. Francesco Siclari
Avv. Francesco Siclari
L'Avvocato Francesco Siclari è titolare e fondatore dello Studio Legale Siclari, nonché coordinatore di un team di giovani professionisti indipendenti
Lo Studio Legale Siclari è costantemente dedito alla risoluzione delle problematiche processuali e sostanziali in materia penale
Da dicembre 2024 è Presidente della Camera Penale "G. Sardiello" di Reggio Calabria
Nel biennio 2020 è anche Consigliere nel Direttivo della Camera Penale "G. Sardiello" di Reggio Calabria, nonché già Responsabile della Scuola di Formazione "F. Giurato" della Camera Penale per il biennio 2020-2022.
Lo Studio Legale Siclari è da sempre esclusivamente dedito alla difesa tecnica nel processo penale.
La nostra mission è difendere i diritti del cittadino offrendogli i più alti standard di professionalità di cui disponiamo.
La competenza e la professionalità dello Studio si fondano sull'esperienza ventennale del proprio fondatore, Avvocato Francesco Siclari.
Via Giannangelo Spagnolio, 14/B
Reggio Calabria (RC)
Tel. 0965 377715
1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 64, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che gli avvertimenti ivi indicati siano rivolti alla persona sottoposta alle indagini o all’imputato prima che vengano loro richieste le informazioni di cui all’art. 21 delle Norme di attuazione del codice di procedura penale;
2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 495, primo comma, del codice penale, nella parte in cui non esclude la punibilità della persona sottoposta alle indagini o dell’imputato che, richiesti di fornire le informazioni indicate nell’art. 21 norme att. cod. proc. pen. senza che siano stati loro previamente formulati gli avvertimenti di cui all’art. 64, comma 3, cod. proc. pen., abbiano reso false dichiarazioni;
3) dichiara non fondate le ulteriori questioni di legittimità costituzionale dello stesso art. 495 cod. pen., sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima penale, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
La Corte di Cassazione si è espressa in ordine agli adempimenti previsti dai neo introdotti commi 1 ter e 1 quater dell'art. 581 c.p.p. escludendone l'applicabilità all'appello cautelare. In particolare la Corte di Cassazione ha evidenziato che quegli specifici oneri sono evidentemente riferibili alla impugnazione delle sentenze di primo grado. Ritengo che il tenore della motivazione lascerebbe intendere che gli stessi incombenti non dovrebbero, inoltre, applicarsi nel caso di ricorso per cassazione nella misura in cui le disposizioni di cui all'art. 610 c.p.p. non prevedono la notifica di un decreto di citazione a giudizio ma la comunicazione della data d'udienza esclusivamente al procuratore generale ed ai difensori.