Con la sentenza sopra riportata le Sezioni Unite hanno stabilito che "I limiti di impignorabilità delle somme spettanti a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle
dovute a titolo di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengano luogo di pensione o di assegno di quiescenza, previsti dall'art. 545 cod. proc. civ., si applicano anche alla confisca per equivalente e al sequestro ad essa fina lizzato"
Con la sentenza sopra riportata le Sezioni Unite hanno stabilito che «Nel procedimento speciale di cui all'art. 444 cod. proc. pen., l'accordo delle parti sulla applicazione di una pena detentiva di cui viene richiesta la sospensione condizionale deve estendersi anche agli obblighi ulteriori eventualmente connessi ex lege alla concessione del beneficio, indicandone, quando previsto, la durata, con la conseguenza che, in mancanza di pattuizione pure su tali elementi, la sospensione non può essere accordata e, qualora al suo riconoscimento sia stata subordinata l'efficacia della stessa richiesta di applicazione della pena, questa deve essere integralmente rigettata».
Le stesse Sezioni Unite hanno inoltre stabilito che: «La durata della prestazione di attività non retribuita a favore della collettività soggiace a due limiti massimi cumulativi: quello di sei mesi, previsto dal combinato disposto degli artt. 18 bis disp. coord. trans. cod. pen. e 54, comma 2, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, e, se inferiore, quello stabilito dall'art. 165, primo comma, cod. pen. in relazione alla misura della pena sospesa»
SSUU 25951 DEL 06/07/2022
Con la sentenza sopra riportata le Sezioni Unite hanno stabilito che: «Al processo di prevenzione è applicabile il motivo di ricusazione previsto dall'art. 37, comma 1, c.p.p. - come risultante a seguito dell'intervento additivo di C. cost. 14 luglio 2000, n. 283 - nel caso in cui il giudice abbia, in precedenza, espresso valutazioni di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto in altro procediemnto di prevenzione o in un giudizio penale».
Con la sentenza sopra riportata le Sezioni Unite hanno stabilito che: «La pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione non è di per sé ostativa alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis cod. pen., salve le ipotesi in cui il giudice la ritenga idonea, in concreto, ad integrare una o più delle condizioni tassativamente previste dalla suddetta disposizione per escludere la particolare tenuità dell'offesa o per qualificare il comportamento come abituale»
Le stesse Sezioni Unite hanno inoltre stabilito che: «In presenza di più reati unificati nel vincolo della continuazione, la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto può essere riconosciuta dal giudice all'esito di una valutazione complessiva della fattispecie concreta, che,
salve le condizioni ostative previste dall'art. 131-bis cod. pen., tenga conto di una
serie di indicatori rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti in continuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall'entità delle disposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive delle condotte,
dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di
tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano, dall'intensità del dolo
e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti»
Con la sentenza sopra riportata le Sezioni Unite hanno stabilito che: «Nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona, la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare deve essere notificata, a cura del richiedente, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza, alla persona offesa, a condizione, in quest'ultimo caso, che essa abbia dichiarato o eletto domicilio».
Le stesse Sezioni Unite hanno inoltre stabilito che: «In ragione delle finalità eminentemente informative e partecipative al processo della notifica di cui all'art. 299, comma 4-bis, cod. proc. pen., essa, in caso di decesso della persona offesa in conseguenza del reato, deve essere effettuata, con le stesse modalità previste per la vittima, ai prossimi congiunti o alla persona a quella legata da relazione affettiva e stabilmente convivente».
Con la sentenza sopra riportata le Sezioni Unite hanno stabilito che: «Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari
non accolga la richiesta di archiviazione e restituisca al pubblico ministero gli atti,
perché effettui nuove indagini consistenti nell'interrogatorio dell'indagato, trattandosi di provvedimento che, non solo non risulta avulso dall'intero ordinamento processuale, ma costituisce espressione di poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento. L'abnormità va esclusa anche nel caso in cui l'interrogatorio debba espletarsi con riguardo ad un reato diverso da quello per il quale è stata richiesta l'archiviazione, essendo dovuta, in tale caso, la previa iscrizione nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen.».
Con la sentenza sopra riportata le Sezioni Unite hanno stabilito che: «Posto che il riparto di potestà tra giudice ordinario e giudice
militare attiene alla giurisdizione e non alla competenza in conformità all'art. 103,
terzo comma, della Costituzione, anche il precetto integrativo concernente la connessione tra reati comuni e reati militari, di cui all'art. 13, comma 2, cod. proc. pen., si inquadra nello stesso riparto, con la conseguenza che la sua violazione integra un difetto di giurisdizione, deducibile o rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi dell'art. 20 cod. proc. pen.».
Con la sentenza sopra riportata le Sezioni Unite hanno stabilito che: «In tema di
misure di prevenzione patrimoniale, il rimedio esperibile avverso il provvedimento definitivo di confisca fondato sulla pericolosità generica, ex art. 1, comma 1, lett. a), d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159, al fine di far valere il difetto originario dei presupposti della misura, a seguito della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, è la richiesta di revocazione, di cui all'art. 28, comma 2, del d. Igs. citato».
Con la sentenza sopra riportata le Sezioni Unite hanno stabilito che: «La sentenza
di proscioglimento, pronunziata dopo la costituzione delle parti, non è
riconducibile al modello di cui all'art. 469 cod. proc. pen. ed è appellabile nei
limiti indicati dalla legge».
Con la sentenza sopra riportata le Sezioni Unite hanno stabilito che: «La condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si sostanzia
nello stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa della
associazione. Tale inserimento deve dimostrarsi idoneo, per le caratteristiche
assunte nel caso concreto, a dare luogo alla "messa a disposizione" del sodalizio
stesso, per il perseguimento dei comuni fini criminosi.
Nel rispetto del principio di materialità ed offensività della condotta,
l'affiliazione rituale può costituire indizio grave della condotta di partecipazione al
sodalizio, ove risulti - sulla base di consolidate e comprovate massime di
esperienza - alla luce degli elementi di contesto che ne comprovino la serietà ed
effettività, l'espressione non di una mera manifestazione di volontà, bensì di un
patto reciprocamente vincolante e produttivo di un'offerta di contribuzione
permanente tra affiliato ed associazione».
SEZ 1 26018 DEL 06/07/2022
SEZ 1 25010 DEL 30/06/2022
SEZ 1 25008 DEL 30/06/2022
SEZ 1 24943 DEL 30/06/2022
La Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione ribadisce l'applicabilità della disciplina relativa alla tutela dei diritti di credito dei terzi e dei diritti reali di garanzia sui beni dettata dagli artt. 52 e ss del Codice Antimafia anche alle misure del sequestro e della confisca.
La Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che ha omesso di fissare udienza in camera di consiglio a seguito di incidente di esecuzione promosso dal condannato.
La Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha stabilito che, in caso di affidamento in prova nei conforti di condannato tossicodipendente, l'individuazione della data di decorrenza della misura potrà essere individuata anche prima della sottoscrizione del verbale e legata al percorso terapeutico in concreto intrapreso.
La Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha stabilito che la sola elezione di domicilio presso il difensore d'uffico non è idonea ad integrare le condizioni previste dall'art. 420 bis c.p.p.
SEZ 2 26029 DEL 06/07/2022
La Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione ha stabilito che nel caso di diversa qualificazione giuridica del fatto da parte del giudice dell'appello, la pena finale irrogata può rimanere immutata a patto che il giudice indichi espressamente la scelta adottata.
SEZ 3 25823 DEL 06/07/2022
La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione ha stabilito che, allorquando in appello venga riscontrato il disallineamento dei fatti rispetto alla imputazione, la Corte di merito debba trasmettere gli atti al pubblico ministero e non al giudice di primo grado. La natura pocessuale della sentenza ammette, però, il ricorso per cassazione solo in caso di dimostrato interesse del ricorrente.
SEZ 3 25634 DEL 05/07/2022
La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione ha stabilito che l'omessa motivazione sulla causa di esclusione della punibilità ex art. 131 bis c.p. o dei benefici di legge, determna la nullità della sentenza.
SEZ 3 25322 DEL 04/07/2022
La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione ha stabilito che l'omessa indicazione dell'orario in cui il GIP ha provveduto alla convalida del provvedimento del questore, su richiesta del pubblico ministero, determina la nullità del provvedimento di convalida per violazione del diritto di difesa.
SEZ 3 7900 DEL 04/03/2022
La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione ha annullato, su ricorso delle parti civili ed ai soli effetti civili, la sentenza che aveva mandato assolti gli imputi senza il puntuale confornto con tutti gli elementi del fatto contestato.
SEZ 4 23687 DEL 17/06/2022
La Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha stabilito che in caso di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova il giudice non possa pronunciarsi sulla sanzione accessoria della sospensione della patente di giuda, sulla quale la competenza rimane in capo al Prefetto.
SEZ 4 23686 DEL 17/06/2022
Conforme a SEZ 4 23687 del 17/06/2022
SEZ 4 23685 DEL 17/06/2022
Conforme a SEZ 4 23687 del 17/06/2022
SEZ 5 24937 DEL 28/06/2022
Sul ricorso del pubblico ministero la Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha stabilito che la regola del giudicato cautelare opera solo nel caso in cui vi sia stato un effettivo apprezzamento, in fatto o in diritto, del materiale probatorio e dell'imputazione provvisoria, non conseguendo tale effetto, invece, alle decisioni che definiscono l'incidene cautelare in relazione ad aspetti meramente procedurali.
SEZ 5 24937 DEL 28/06/2022
La Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha annulato la sentenza di merito che, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, pur collegando tra le pregresse vicende imprenditoriali dell'imputato e l'attivazione di una nuova ditta intestata al coniuge, con le irregolarità contabili contestate non spiega come tale condotta sia associata allo scopo di recare pregiudizio ai creditori.
SEZ 5 24909 DEL 28/06/2022
La Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha stabilito che, in tema di bancarotta fraudolenta, il prelievo di somme a titolo di restituzione di versamenti operati dai soci in conto capitale integra la fattispecie della
bancarotta fraudolenta per distrazione, non dando luogo tali versamenti ad un
credito esigibile nel corso della vita della società, mentre il prelievo di somme
quale restituzione di versamenti operati dai soci a titolo di mutuo integra la
fattispecie di bancarotta preferenziale.
Integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione la condotta dell' amministratore che prelevi dalle casse sociali somme a lui spettanti come
retribuzione, se tali compensi sono solo genericamente indicati nello statuto e
non vi sia stata determinazione di essi con delibera assembleare, perché, in tal
caso, il credito è da considerarsi illiquido, in quanto, sebbene certo nell'an, non è
determinato anche nel quantum.
SEZ 5 23692 DEL 17/06/2022
La Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha rimesso il ricorso alle Sezioni Unite per la risoluzione della seguente questione di dirittto: «se la
falsificazione non grossolana della patente di guida rilasciata da uno Stato estero non appartenente all'Unione europea possa costituire reato, a norma degli artt. 477 e 482 cod. pen., solo qualora sussistano le condizioni di validità di tale documento, fissate dall'art. 135 cod. strada, ai fini della conduzione di un veicolo anche nel nostro Paese, ovvero anche qualora non sussistano tali condizioni».
SEZ 6 25561 DEL 04/07/2022
La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha stabilito che la sola
presenza di precedenti penali non giustifica ex se la mancata applicazione della causa di esclusione della non punibilità per particolare tenuità del fatto, dovendo la relativa motivazione tener conto dei parametri normativi di cui all'art. 131-bis cod. pen., inerenti alla gravità del fatto ed al grado di colpevolezza ed assumendo i precedenti valenza ostativa solo ove l'imputato risulti essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, oppure abbia commesso più reati della stessa indole.
SEZ 6 24783 DEL 28/06/2022
La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha stabilito che in tema di
mandato di arresto europeo, la nozione di «residenza», rilevante ai fini del rifiuto
della consegna, presuppone un radicamento reale e non estemporaneo della persona nello Stato, desumibile da una serie di indici rivelatori, quali la legalità della presenza in Italia, l'apprezzabile continuità temporale e stabilità della stessa, la distanza temporale tra quest'ultima e la commissione del reato e la condanna
conseguita all'estero, la fissazione in Italia della sede principale e consolidata degli
interessi lavorativi, familiari ed affettivi, e il pagamento eventuale di oneri
contributivi e fiscali.
SEZ 7 20303 DEL 25/05/2022
Con questa sentenza la Settima Sezione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.